Art. 12. Norme transitorie 1. Le istituzioni adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi alle disposizioni del presente regolamento.
2. ((Nel caso di introduzione di nuovi ordinamenti didattici, le istituzioni)) assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresi' la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano, in termini di crediti, gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti gia' iscritti.
(( 3. Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono continuare a organizzare corsi propedeutici e attivita' non curricolari di cui al decreto adottato ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 . )) (( 3-bis. Le istituzioni possono erogare i corsi di cui all'articolo 3 mediante convenzioni esclusivamente in base all' articolo 64-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 . )) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 82)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 82)) .
2. ((Nel caso di introduzione di nuovi ordinamenti didattici, le istituzioni)) assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresi' la facolta' per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano, in termini di crediti, gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti gia' iscritti.
(( 3. Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono continuare a organizzare corsi propedeutici e attivita' non curricolari di cui al decreto adottato ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 . )) (( 3-bis. Le istituzioni possono erogare i corsi di cui all'articolo 3 mediante convenzioni esclusivamente in base all' articolo 64-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 . )) 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 82)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2024, N. 82)) .