Art. 10. (( (Regolamenti didattici). )) (( 1. Con regolamenti delle istituzioni, redatti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi decreti attuativi, sono disciplinati gli ordinamenti didattici.
2. Il regolamento didattico generale e' redatto in conformita' allo statuto dell'istituzione ed e' approvato dal Ministero. Il regolamento di cui al presente comma disciplina gli aspetti generali di organizzazione dell'attivita' didattica dei corsi, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita' formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato nel rispetto delle norme contrattuali vigenti;
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico;
f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all'articolo 7, comma 2;
g) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonche' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2;
h) ad un apposito servizio istituito per il coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche', in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
i) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti a tempo parziale;
l) alle modalita' di individuazione, per ciascuna attivita', della struttura o del soggetto responsabili;
m) alla valutazione della qualita' della didattica;
n) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni assunte;
o) alle modalita' per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8;
p) al numero dei rappresentanti degli studenti nei dipartimenti, e nelle scuole se costituite, e alle relative modalita' di elezione, anche sulla base del regolamento della Consulta degli studenti;
q) al numero di crediti formativi richiesto per l'iscrizione a tempo parziale degli studenti, in numero non inferiore a venti e non superiore a quaranta.
3. I regolamenti dei corsi, proposti dalle competenti strutture didattiche sulla base di uno schema-tipo di regolamento definito dal consiglio accademico e nel rispetto delle disposizioni del regolamento didattico generale, sono approvati dal consiglio accademico, acquisito il parere vincolante del consiglio di amministrazione per i profili di sostenibilita' finanziaria. I regolamenti dei corsi disciplinano la funzionalita' dei singoli corsi di studio, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei singoli corsi, con indicazione dei dipartimenti e, se costituite, delle scuole di afferenza;
b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa;
d) le modalita' della prova finale per il conseguimento del titolo;
e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative;
f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa;
g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore al 50 per cento per ciascuna attivita' formativa, con esclusione dello studio individuale, con facolta' di incrementare tale percentuale.
4. I regolamenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati con decreto del direttore dell'istituzione e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituzione medesima.
5. Le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
6. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e del regolamento didattico generale. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni. ))
2. Il regolamento didattico generale e' redatto in conformita' allo statuto dell'istituzione ed e' approvato dal Ministero. Il regolamento di cui al presente comma disciplina gli aspetti generali di organizzazione dell'attivita' didattica dei corsi, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita' formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato nel rispetto delle norme contrattuali vigenti;
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico;
f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all'articolo 7, comma 2;
g) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonche' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2;
h) ad un apposito servizio istituito per il coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche', in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
i) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti a tempo parziale;
l) alle modalita' di individuazione, per ciascuna attivita', della struttura o del soggetto responsabili;
m) alla valutazione della qualita' della didattica;
n) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni assunte;
o) alle modalita' per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8;
p) al numero dei rappresentanti degli studenti nei dipartimenti, e nelle scuole se costituite, e alle relative modalita' di elezione, anche sulla base del regolamento della Consulta degli studenti;
q) al numero di crediti formativi richiesto per l'iscrizione a tempo parziale degli studenti, in numero non inferiore a venti e non superiore a quaranta.
3. I regolamenti dei corsi, proposti dalle competenti strutture didattiche sulla base di uno schema-tipo di regolamento definito dal consiglio accademico e nel rispetto delle disposizioni del regolamento didattico generale, sono approvati dal consiglio accademico, acquisito il parere vincolante del consiglio di amministrazione per i profili di sostenibilita' finanziaria. I regolamenti dei corsi disciplinano la funzionalita' dei singoli corsi di studio, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei singoli corsi, con indicazione dei dipartimenti e, se costituite, delle scuole di afferenza;
b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa;
d) le modalita' della prova finale per il conseguimento del titolo;
e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative;
f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa;
g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore al 50 per cento per ciascuna attivita' formativa, con esclusione dello studio individuale, con facolta' di incrementare tale percentuale.
4. I regolamenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati con decreto del direttore dell'istituzione e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituzione medesima.
5. Le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
6. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e del regolamento didattico generale. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni. ))