Articolo 2 del Decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16
Articolo 1 bisArticolo 2 bis
Versione
3 marzo 2023
>
Versione
29 aprile 2023
Art. 2. Proroga dei permessi di soggiorno per le persone provenienti dall'Ucraina 1. I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio ((,)) del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell' articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio ((,)) del 20 luglio 2001, conservano la loro validita' fino al 31 dicembre 2023. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
Entrata in vigore il 29 aprile 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente