Articolo 1 del Decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4
Articolo 2
Versione
24 gennaio 1984
>
Versione
24 marzo 1984
>
Versione
10 agosto 1984
Art. 1. 1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi, previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 , e' differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1984.
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 dicembre 1983 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, primo comma, lettere a) e b), del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91 , convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267 , sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 29 giugno 1984, n. 277 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1984, n.430 , ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "in attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30 , e' differito al 30 novembre 1984".
Entrata in vigore il 10 agosto 1984
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente