Articolo 5 della Legge 25 luglio 1952, n. 1009
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 agosto 1952
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Versione
28 agosto 1999
Art. 5. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 15 GENNAIO 1991, N. 30 , COME MODIFICATA DALLA L. 3 AGOSTO 1999, N. 280 ))
Entrata in vigore il 28 agosto 1999
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