Articolo 4 della Legge 23 febbraio 1995, n. 43
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 febbraio 1995
>
Versione
4 maggio 1999
Art. 4. 1. Le elezioni dei consigli provinciali e comunali previste per la primavera del 1995 hanno luogo, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182 , e successive modificazioni, contestualmente all'elezione per il primo rinnovo dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario successivo all'entrata in vigore della presente legge.
2. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 30 APRILE 1999, N. 120 ))
Entrata in vigore il 4 maggio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente