Articolo 23 del Regio decreto 24 aprile 1927, n. 677
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27 maggio 1927
Art. 23.

Indipendentemente da quanto e' prescritto nell'art. 11 del presente decreto, gli ufficiali dello stato civile e le autorita' incaricate della tenuta dei registri anagrafici hanno l'obbligo di comunicare, senza ritardo, alle Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) od alle Amministrazioni centrali la morte dei pensionati e degli altri titolari di assegni a carico dello Stato e delle Amministrazioni autonome, nonche' le eventuali celebrazioni di matrimonio delle vedove od orfane assegnatarie di pensioni, ai termini dell' art. 115 del R. decreto 25 novembre 1865, n. 2602 , sull'ordinamento dello stato civile, e delle istruzioni emanate dal Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Le comunicazioni di cui sopra devono dalle autorita' comunali essere fatte mediante lettera raccomandata e le Intendenze di finanza (Sezioni tesoro) devono accusarne ricevuta per iscritto, nel giorno successivo a quello del ricevimento.

Entrata in vigore il 27 maggio 1927
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