Articolo 5 - Accordo della Legge 9 gennaio 2006, n. 8
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 gennaio 2006
Articolo 5
Le due Parti Contraenti concordano sulla necessita' di pervenire ad un'equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli accademici. A tal fine si impegnano ad uno scambio reciproco di documentazione sui rispettivi sistemi ed ordinamenti universitari, e quindi, alla convocazione, tramite le vie diplomatiche, di un gruppo misto di esperti per la redazione di un documento orientativo per le
rispettive competenti autorita'
Entrata in vigore il 19 gennaio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente