Articolo 11 - Accordo della Legge 9 gennaio 2006, n. 8
Articolo 10Articolo 12
Versione
19 gennaio 2006
Articolo 11
Nel campo della comunicazione e dell'informazione le Parti Contraenti favoriranno:
11.1. scambi reciproci di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei rispettivi Paesi, anche attraverso visite di personalita' del mondo dell'informazione e della cultura;
11.2. la diffusione dei programmi radiofonici e televisivi.
Incoraggeranno inoltre i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi del settore.
Entrata in vigore il 19 gennaio 2006
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