Articolo 8 - Accordo della Legge 9 gennaio 2006, n. 8
Articolo 7Articolo 9
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19 gennaio 2006
Articolo 8
La cooperazione scientifica e tecnologica basata sul presente Accordo potra' assumere, sulla base della reciprocita' e del mutuo consenso, le seguenti forme:
8.1. scambi di informazioni e di dati in campo scientifico e tecnologico,
8.2. organizzazione di seminari scientifici e tecnici bilaterali;
8.3. visite reciproche di delegazioni scientifiche e tecniche, di specialisti, di ricercatori, di ogni altro genere di personale scientifico e tecnico, nonche' di studenti di livello superiore;
8.4. corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento di diverso livello nel campo scientifica e tecnologico.
8.5. stipula di accordi scientifici specifici di cooperazione fra universita' italiane e giordane e centri di ricerca.
Entrata in vigore il 19 gennaio 2006