Articolo 6 - Accordo della Legge 9 gennaio 2006, n. 8
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19 gennaio 2006
Articolo 6
Nel campo dell'educazione e della ricerca scientifica e tecnologica le Parti Contraenti:
6.1. favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le Istituzioni Accademiche
attraverso l'incremento degli scambi diretti tra le Universita', delle visite reciproche di docenti e ricercatori, nonche' attraverso ricerche su temi di comune interesse;
6.2. favoriranno nei lero rispettivi territori lo studio della lingua e letteratura dell'altra Parte Contraente nelle universita', istituti d'insegnamento superiore, nonche' nelle scuole secondarie locali con l'istituzione di cattedre e di lettorati;
6.3. contribuiranno ad approfondire la conoscenza reciproca dei rispettivi sistemi educativi, attraverso lo scambio di esperti si impegneranno a stabilire dei contatti con le rispettive Annministrazioni, allo scopo di realizzare scambi di insegnanti ed alunni. Per tali iniziative, le competenti Amministrazioni si accorderanno attraverso i canali diplomatici o anche attraverso contatti diretti dandone informazione ai due Ministeri degli Affari Esteri.
6.4. si scambieranno la documentazione sulla legislazione e sugli ordinamenti didattici relativi ai rispettivi sistemi formativi anche al fine di valutare l'esistenza delle condizioni per il reciproco riconoscimento e l'equipollenza dei diplomi, certificati e titoli di studio rilasciati dai due Paesi.
6.5. offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte Contraente, per effettuare studi e partecipare a corsi di formazione di livello universitario e post-universitario in settori culturali e scientifici di reciproco interesse.
Entrata in vigore il 19 gennaio 2006
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