Articolo 44 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256
Articolo 43Articolo 45
Versione
10 febbraio 1972
Art. 44.

I donatori e i datori di sangue debbono essere persone sane, in buone condizioni generali, di peso non inferiore ai 50 kg, di eta' compresa tra i 18 ed i 65 anni.

Entrata in vigore il 10 febbraio 1972
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