Art. 44.
I donatori e i datori di sangue debbono essere persone sane, in buone condizioni generali, di peso non inferiore ai 50 kg, di eta' compresa tra i 18 ed i 65 anni.
I donatori e i datori di sangue debbono essere persone sane, in buone condizioni generali, di peso non inferiore ai 50 kg, di eta' compresa tra i 18 ed i 65 anni.