Articolo 112 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256
Articolo 111Articolo 113
Versione
10 febbraio 1972
Art. 112.

L'autorizzazione a praticare la plasmaferesi viene rilasciata dal Ministro per la sanita' che la concede ai centri ritenuti idonei dopo controllo dell'Istituto superiore di sanita'.

Entrata in vigore il 10 febbraio 1972
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente