Articolo 49 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256
Articolo 48Articolo 50
Versione
10 febbraio 1972
Art. 49.

I donatori volontari periodici ed i datori debbono essere sottoposti ai seguenti esami da eseguire nei tempi indicati:
A) prima dell'accettazione e poi annualmente:
esame emocromocitometrico completo;
determinazione dell'ematocrito;
protidemia;
determinazione della velocita' di sedimentazione delle emazie;
esame delle urine.
B) prima dell'accettazione e poi a giudizio del medico:
radiografia del torace;
glicemia;
azotemia.
C) a giudizio del medico:
elettrocardiogramma;
tutti gli altri esami suggeriti dall'esame (ad es.: sideremia).

Entrata in vigore il 10 febbraio 1972
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