Articolo 103 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256
Articolo 102Articolo 104
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10 febbraio 1972
Art. 103.

La plasmaferesi deve essere attuata solo in centri particolarmente attrezzati e specificatamente autorizzati dal Ministero della sanita'.

Entrata in vigore il 10 febbraio 1972
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