Art. 57.
Non puo' essere ammesso al singolo prelievo il donatore o datore:
a) la cui temperatura non sia normale;
b) la cui pressione arteriosa massima sia superiore ai 200 mm o inferiore ai 110 mm di Hg o la cui pressione arteriosa minima sia superiore ai 100 mm di Hg;
c) che abbia se uomo un tasso di emoglobina minore di g 13,5% e se donna un tasso di emoglobina minore di 12,5%; la digitopuntura deve essere compiuta con lancette sterili non riutilizzabili;
d) il cui polso abbia una frequenza inferiore a 50 o superiore a 90 pulsazioni oppure presenti irregolarita';
e) che abbia mangiato da meno di otto ore salvo casi di particolare urgenza;
f) se addetto a lavori pesanti o di particolare impegno qualora non possa fruire di almeno 24 ore di riposo dopo il prelievo.
Non puo' essere ammesso al singolo prelievo il donatore o datore:
a) la cui temperatura non sia normale;
b) la cui pressione arteriosa massima sia superiore ai 200 mm o inferiore ai 110 mm di Hg o la cui pressione arteriosa minima sia superiore ai 100 mm di Hg;
c) che abbia se uomo un tasso di emoglobina minore di g 13,5% e se donna un tasso di emoglobina minore di 12,5%; la digitopuntura deve essere compiuta con lancette sterili non riutilizzabili;
d) il cui polso abbia una frequenza inferiore a 50 o superiore a 90 pulsazioni oppure presenti irregolarita';
e) che abbia mangiato da meno di otto ore salvo casi di particolare urgenza;
f) se addetto a lavori pesanti o di particolare impegno qualora non possa fruire di almeno 24 ore di riposo dopo il prelievo.