Articolo 57 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256
Articolo 56Articolo 58
Versione
10 febbraio 1972
Art. 57.

Non puo' essere ammesso al singolo prelievo il donatore o datore:
a) la cui temperatura non sia normale;
b) la cui pressione arteriosa massima sia superiore ai 200 mm o inferiore ai 110 mm di Hg o la cui pressione arteriosa minima sia superiore ai 100 mm di Hg;
c) che abbia se uomo un tasso di emoglobina minore di g 13,5% e se donna un tasso di emoglobina minore di 12,5%; la digitopuntura deve essere compiuta con lancette sterili non riutilizzabili;
d) il cui polso abbia una frequenza inferiore a 50 o superiore a 90 pulsazioni oppure presenti irregolarita';
e) che abbia mangiato da meno di otto ore salvo casi di particolare urgenza;
f) se addetto a lavori pesanti o di particolare impegno qualora non possa fruire di almeno 24 ore di riposo dopo il prelievo.

Entrata in vigore il 10 febbraio 1972
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