Articolo 51 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256
Articolo 50Articolo 52
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10 febbraio 1972
Art. 51.

I donatori occasionali, prima di essere accettati, debbono essere sottoposti ad esame anamnestico-clinico tendente ad accertare la loro idoneita' alla donazione ed agli esami obbligatori prima del prelievo.

Entrata in vigore il 10 febbraio 1972
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