Articolo 47 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256
Articolo 46Articolo 48
Versione
10 febbraio 1972
Art. 47.

Non possono essere temporaneamente accettati come donatori o datori:
a) gli affetti da brucellosi se non clinicamente guariti da almeno due anni;
b) gli affetti da malaria se non clinicamente guariti da almeno sei mesi;
c) le donne in stato di gravidanza e per un anno dopo il parto;
d) gli affetti da malattie acute, comprese le malattie veneree;
e) i convalescenti;
f) coloro che abbiano subito interventi chirurgici negli ultimi sei mesi, a meno che non si tratti di interventi di lieve entita';
g) coloro che negli ultimi sei mesi abbiano ricevuto una trasfusione di sangue, plasma, fibrinogeno o altri derivati che possono trasmettere l'epatite;
h) coloro che negli ultimi sei mesi abbiano avuto contatti con epalitici;
i) coloro che denuncino foci infettivi attivi o che presentino piaghe, lesioni non cicatrizzate da estrazioni dentarie o processi suppurativi in atto;
l) coloro che siano stati vaccinati da meno di un anno contro la rabbia, da meno di due mesi contro il vaiolo o la febbre gialla, da meno di due settimane contro la poliomielite, l'influenza, il morbillo, il tifo, il colera, il tetano, la difterite;
m) coloro che abbiano ricevuto sieri animali terapeutici da meno di un mese;
n) coloro che siano diminuiti di peso nell'ultimo anno senza giustificato motivo.

Entrata in vigore il 10 febbraio 1972
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente