Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
Articolo 13Articolo 15
Versione
24 agosto 1994
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Versione
14 luglio 2022
Art. 14. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, N. 82))
Entrata in vigore il 14 luglio 2022
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