Art. 32. (Modalita' di assunzione). 1. Le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alla ((centro per l'impiego)) competente nella sede presso la quale il lavoratore dovra' prestare servizio. ((Tali richieste sono rese pubbliche mediante le modalita' di cui all'articolo 4, comma 7, del presente regolamento.)) 2. Le direzioni provinciali del lavoro, in conformita' alla disciplina attuativa dell' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , in quanto applicabile, avviano i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla ((centro per l'impiego)) entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore puo' essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che e' trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non e' stata ancora espletata.
4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.
5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la ((centro per l'impiego)) , d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie.
6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalita' richiesta, la ((centro per l'impiego)) concorda con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalita' di livello corrispondente.
7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante ((di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68)) , deve essere richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidita'. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla ((centro per l'impiego)) a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1994
Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 9.
3. Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche alla ((centro per l'impiego)) entro cinque giorni dalla conclusione della prova. Il lavoratore puo' essere avviato ad altra selezione soltanto dopo che e' trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche se la precedente selezione non e' stata ancora espletata.
4. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.
5. In mancanza di iscritti appartenenti alla categoria richiesta, la ((centro per l'impiego)) , d'intesa con l'amministrazione o ente richiedente, avvia a selezione proporzionalmente i riservatari di altre categorie.
6. Qualora non vi siano iscritti in possesso della professionalita' richiesta, la ((centro per l'impiego)) concorda con l'ente interessato l'avviamento a selezione di lavoratori in possesso di diverse professionalita' di livello corrispondente.
7. La visita di controllo della permanenza dello stato invalidante ((di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68)) , deve essere richiesta direttamente dall'amministrazione o ente pubblico interessati, prima di procedere all'assunzione, nei confronti di tutti i lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidita'. Copia del certificato sanitario deve essere trasmessa entro trenta giorni alla ((centro per l'impiego)) a cura dell'ente che ha richiesto l'accertamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 maggio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1994
Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 9.