Articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
Articolo 26Articolo 29
Versione
24 agosto 1994
Art. 28. Assunzioni in servizio 1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nel rispetto dell'ordine della graduatoria integrata, assegna i lavoratori utilmente selezionati alle amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta, per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio.
Entrata in vigore il 24 agosto 1994
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