Art. 12. Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, n. 82)) .
(( 3. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 , e all' articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all'articolo 4 da parte dell'amministrazione cui e' indirizzata l'istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato. ))