Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
Articolo 5Articolo 7
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24 agosto 1994
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19 febbraio 1997
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14 luglio 2023
Art. 6. (( (Equilibrio di genere). )) (( 1. Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentativita' dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni. ))
Entrata in vigore il 14 luglio 2023
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