Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
Articolo 14Articolo 16
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24 agosto 1994
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19 febbraio 1997
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14 luglio 2023
Art. 15. Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie 1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 5.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, n. 82)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, n. 82)) .
(( 6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all' articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa. )) 6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, n. 82)) .
(( 7. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. ))
Entrata in vigore il 14 luglio 2023
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