Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
Articolo 15Articolo 17
Versione
24 agosto 1994
>
Versione
14 luglio 2023
Art. 16. (( (Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina). )) (( 1. L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, gia' indicati nella domanda. Tale documentazione non e' prodotta e comunque non puo' essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.
2. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 , che abbiano conseguito l'idoneita', sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purche', ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999 , risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio. ))
Entrata in vigore il 14 luglio 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente