Articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
Articolo 21Articolo 23
Versione
24 agosto 1994
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Versione
14 luglio 2022
Art. 22. Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni 1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le unita' di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale.
2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, N. 82)) .
Entrata in vigore il 14 luglio 2022
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