Art. 22. Richiesta delle amministrazioni e relative assegnazioni 1. Le amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per le unita' di personale relative ai posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale.
2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, N. 82)) .
2. Entro venti giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio, assegna il personale richiesto.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 GIUGNO 2023, N. 82)) .