Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
Articolo 7Articolo 9
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24 agosto 1994
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19 febbraio 1997
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14 luglio 2023
Art. 8. Concorso per titoli ed esami (( 1. Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli e' effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione. )) 2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
(( 3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita' di cui agli articoli 35 , 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . )) 4. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.
Entrata in vigore il 14 luglio 2023
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