Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
Articolo 6Articolo 8
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24 agosto 1994
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19 febbraio 1997
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14 luglio 2023
Art. 7. (( (Svolgimento delle prove e modalita' speciali). )) (( 1. Il diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva sono comunicati ai candidati con la modalita' prevista dall'articolo 4, comma 6.
2. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festivita' religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all' articolo 8, comma 3, della Costituzione , con decreto del Ministro dell'interno, nonche' nei giorni festivi nazionali.
3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilita' a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova puo' avvenire in videoconferenza, purche' sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarita' e integrita' della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicita' della prova attraverso modalita' digitali.
4. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o piu' candidati alle prove svolte in modalita' telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, le amministrazioni prevedono, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle garanzie di cui al comma 3.
5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 6. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione che ha bandito il concorso.
6. Le amministrazioni prevedono, per i candidati con disabilita' accertata ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 , che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 .
7. Le amministrazioni assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilita' di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni puo' compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalita' di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneita' del candidato al loro svolgimento.
8. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacita' comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacita' logico-tecniche, comportamentali nonche' manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.
9. I bandi di concorso tengono conto delle linee guida di cui all' articolo 3, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 . ))
Entrata in vigore il 14 luglio 2023
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