Articolo 9 del Decreto-legge 28 agosto 1995, n. 353
Articolo 8Articolo 10
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29 ottobre 1995
Art. 9. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI
DALLA L. 20 DICEMBRE 1996, N. 639
Entrata in vigore il 29 ottobre 1995
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