Legge 3 gennaio 1957, n. 8

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      Versioni del testo

      • Art. 1.
        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale fra l'Italia e la Spagna, concluso in Roma il giorno 11 agosto 1955.
      • Articolo 2
        Art. 2.
        Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'art. 12 dell'Accordo stesso.
      • Art. 3.
        Agli oneri derivanti dall'Accordo si fara' fronte con le normali dotazioni del bilancio del Ministero degli affari esteri.