Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 febbraio 1957 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 febbraio 1957 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale fra l'Italia e la Spagna, concluso in Roma il giorno 11 agosto 1955. - Articolo 2Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'art. 12 dell'Accordo stesso. - Art. 3.
Agli oneri derivanti dall'Accordo si fara' fronte con le normali dotazioni del bilancio del Ministero degli affari esteri.