Articolo 6 del Decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 28
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10 aprile 1988
Art. 6.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DAL
D.L. 23 GIUGNO 1995, N. 244 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 341
Entrata in vigore il 10 aprile 1988
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