Articolo 13 del Decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393
Articolo 12Articolo 14
Versione
27 luglio 1996
Art. 13. Interpretazione autentica dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e proroga del termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive modificazioni. 1. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 24 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , si intende nel senso che l'autorizzazione ad utilizzare le somme ivi previste si riferisce anche agli interventi complementari a quelli gia' in corso di realizzazione di cui al decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99 , e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 , e diretti ad assicurare la loro piena funzionalita'. Conseguentemente le competenze ed i poteri attribuiti al presidente della regione siciliana dall' articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 , si intendono estesi alla realizzazione degli interventi complementari.
2. Il termine di cui al predetto articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 , gia' prorogato dall' articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304 , convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, e dall'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.
Entrata in vigore il 27 luglio 1996
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