Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «In ogni caso la domanda puo' essere proposta in pendenza del processo quando e' superato il termine ragionevole di durata dello stesso.»;
b) all'articolo 5-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «domanda di equa riparazione» sono aggiunte le seguenti: «, a pena di decadenza» e il secondo periodo e' soppresso;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Decorsi due anni dalla dichiarazione precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica amministrazione puo' chiederne il rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalita' previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis.»;
3) al comma 4, le parole: «Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma ((restando)) la decadenza di cui al comma 1-bis, nel caso di incompleta o irregolare trasmissione»;
4) al comma 12, secondo periodo, le parole: «anche in deroga al disposto del comma 9» sono soppresse;
5) il comma 12-bis e' sostituito dal seguente:
«12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 ((rinnovano)) la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza.
Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.»;
6) dopo il comma 12-bis sono aggiunti i seguenti:
«12-ter. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e ((la data di entrata)) in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un anno ((dalla data di entrata)) in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza.
12-quater. Entro un mese ((dalla data di entrata)) in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia da' notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1-bis, 12-bis e 12-ter, mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all' articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli articoli 840-bis ((, secondo comma,)) del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile . L'avviso di cui al primo periodo e' altresi' comunicato al Consiglio nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali.».
a) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «In ogni caso la domanda puo' essere proposta in pendenza del processo quando e' superato il termine ragionevole di durata dello stesso.»;
b) all'articolo 5-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «domanda di equa riparazione» sono aggiunte le seguenti: «, a pena di decadenza» e il secondo periodo e' soppresso;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Decorsi due anni dalla dichiarazione precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica amministrazione puo' chiederne il rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalita' previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis.»;
3) al comma 4, le parole: «Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma ((restando)) la decadenza di cui al comma 1-bis, nel caso di incompleta o irregolare trasmissione»;
4) al comma 12, secondo periodo, le parole: «anche in deroga al disposto del comma 9» sono soppresse;
5) il comma 12-bis e' sostituito dal seguente:
«12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 ((rinnovano)) la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza.
Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.»;
6) dopo il comma 12-bis sono aggiunti i seguenti:
«12-ter. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e ((la data di entrata)) in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un anno ((dalla data di entrata)) in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza.
12-quater. Entro un mese ((dalla data di entrata)) in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia da' notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1-bis, 12-bis e 12-ter, mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all' articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli articoli 840-bis ((, secondo comma,)) del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile . L'avviso di cui al primo periodo e' altresi' comunicato al Consiglio nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali.».