Articolo 9 del Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117
Articolo 8 bisArticolo 10
Versione
9 agosto 2025
>
Versione
8 ottobre 2025
Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 1. Alla legge 24 marzo 2001, n. 89 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «In ogni caso la domanda puo' essere proposta in pendenza del processo quando e' superato il termine ragionevole di durata dello stesso.»;
b) all'articolo 5-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «domanda di equa riparazione» sono aggiunte le seguenti: «, a pena di decadenza» e il secondo periodo e' soppresso;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Decorsi due anni dalla dichiarazione precedentemente resa a norma del comma 1, la pubblica amministrazione puo' chiederne il rinnovo. In caso di richiesta di rinnovo il creditore presenta la dichiarazione o la documentazione allegata con le modalita' previste dai decreti di cui ai commi 3 e 3-bis.»;
3) al comma 4, le parole: «Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma ((restando)) la decadenza di cui al comma 1-bis, nel caso di incompleta o irregolare trasmissione»;
4) al comma 12, secondo periodo, le parole: «anche in deroga al disposto del comma 9» sono soppresse;
5) il comma 12-bis e' sostituito dal seguente:
«12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 ((rinnovano)) la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza.
Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.»;
6) dopo il comma 12-bis sono aggiunti i seguenti:
«12-ter. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e ((la data di entrata)) in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un anno ((dalla data di entrata)) in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza.
12-quater. Entro un mese ((dalla data di entrata)) in vigore della presente disposizione, il Ministero della giustizia da' notizia dell'onere di rinnovo o di presentazione della dichiarazione a pena di decadenza, stabilito dai commi 1-bis, 12-bis e 12-ter, mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet istituzionale e comunicato telematicamente, presso il domicilio digitale, alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all' articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e alle organizzazioni e associazioni iscritte nell'elenco di cui agli articoli 840-bis ((, secondo comma,)) del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile . L'avviso di cui al primo periodo e' altresi' comunicato al Consiglio nazionale forense per la diffusione presso gli ordini territoriali.».
Entrata in vigore il 8 ottobre 2025
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente