Articolo 12 ter del Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6
Articolo 12 bisArticolo 13
Versione
1 aprile 1998
Art. 12-ter. (( (Dismissione e trasferimento di beni demaniali) )) (( 1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i beni immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati dalla crisi sismica di cui al presente capo e che non siano utilizzabili o siano dismissibili perche' non piu' rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche', limitatamente ai soli beni assegnati in uso governativo al Ministero della difesa, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere trasferiti in proprieta' a titolo gratuito agli stessi comuni che ne hanno deliberato la destinazione alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attivita' economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali ))
Entrata in vigore il 1 aprile 1998
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