Art. 8. Disposizioni finali 1. I presidenti dei comitati amministratori delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono eletti dai comitati stessi tra i propri membri.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni volte a ridefinire l'articolazione e l'assetto degli organi territoriali dell'INPS e dell'lNAIL, continuano ad operare, secondo le disposizioni vigenti, i comitati regionali e provinciali INPS ed i comitati consultivi provinciali INAIL.
3. Al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in aggiunta ai compiti di cui all'art. 3, e' attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all'art. 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , che e' soppressa.
4. Le disposizioni previste dal presente articolo devono perseguire l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e devono essere adottate (( con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 2.))
2. Fino all'emanazione delle disposizioni volte a ridefinire l'articolazione e l'assetto degli organi territoriali dell'INPS e dell'lNAIL, continuano ad operare, secondo le disposizioni vigenti, i comitati regionali e provinciali INPS ed i comitati consultivi provinciali INAIL.
3. Al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in aggiunta ai compiti di cui all'art. 3, e' attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all'art. 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , che e' soppressa.
4. Le disposizioni previste dal presente articolo devono perseguire l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali e devono essere adottate (( con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 2.))