Articolo 48 del Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Articolo 47Articolo 49
Versione
17 marzo 1938
Art. 48.

Riammissione.

Salvo il caso speciale previsto dall'art. 54, gli agenti dispensati dal servizio per motivi d'indole non disciplinare possono essere riammessi solo come guardie, quando non abbiano oltrepassato il 31° anno di eta', provino di possedere gli altri requisiti richiesti per l'arruolamento e siano giudicati idonei al servizio, previo parere della commissione gli cui all'art. 3.

Agli agenti riammessi e' computato, anche agli effetti delle rafferme e dei relativi aumenti di paga, il servizio precedentemente prestato nel Corpo, tenendo presente, quanto ai premi, il disposto del 3° comma dell'art. 14. Ad essi non compete altra indennita' di prima vestizione.

Le riammissioni sono disposte nei limiti delle vacanze di organico.
Entrata in vigore il 17 marzo 1938
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