Articolo 7 - Tabelle contenenti misura onorari fissi e variabili dei periti e dei consulenti tecnici
Articolo 6Articolo 8
Versione
2 settembre 1988
Art. 7.
Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprieta' e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centosettantottomila a lire cinquecentonovantacinquemila.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianita' pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire duecentotrentottomila a lire settecentoquattordicimila.
Entrata in vigore il 2 settembre 1988
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