Articolo 29 - Tabelle contenenti misura onorari fissi e variabili dei periti e dei consulenti tecnici
Articolo 28
Versione
2 settembre 1988
Art. 29.
Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, dell'esame degli atti processuali, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attivita' concernente i quesiti.
Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI
Il Ministro del tesoro
AMATO
Entrata in vigore il 2 settembre 1988
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