Legge 4 marzo 1997, n. 71

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      Versioni del testo

      • Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, con atto finale, cinque protocolli e allegati, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.
      • Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 130 dell'accordo stesso.
      • Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
        2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.