Articolo 12 del Decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323
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20 giugno 1996
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2 agosto 2001
Art. 12. Devoluzione erariale delle maggiori entrate 1. Le entrate derivanti dal presente titolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. ((7)) ----------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 288 (in G.U. 1a s.s. 1/8/2001, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo periodo del presente art. 12 nella parte in cui detta disposizione, nello stabilire che le modalita' della sua attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevede la partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento.
Entrata in vigore il 2 agosto 2001
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