Articolo 2 del Decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323
Articolo 1Articolo 1 bis
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20 giugno 1996
Art. 2. Ulteriori interventi in materia sanitaria 1. Nell'anno 1996, in deroga ai meccanismi negoziali previsti dal capo VI dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e dal corrispondente accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, i livelli di spesa indotta per l'assistenza farmaceutica e specialistica di cui all' articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni ed integrazioni, non possono superare, a livello regionale i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1995, ridotti dell'1 per cento.
Entrata in vigore il 20 giugno 1996
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