Art. 5. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248))
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23 agosto 1932
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10 febbraio 2011
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/1979, n. 1259Provvedimento: Poiche, davanti al collegio arbitrale presso la Corte di appello di Roma, competente in materia di espropriazioni dipendenti dal piano regolatore di Roma, sono applicabili le norme ed i principi comuni sul procedimento dinanzi ai tribunali vigenti al tempo del giudizio (in forza del rinvio ricettizio contenuto nell'art 5 del RD 16 giugno 1932 n 901), al collegio medesimo deve riconoscersi il potere di conoscere incidentalmente di ogni questione pregiudiziale all'esame del fondamento della domanda, quale quella, in controversia vertente sulla Determinazione della giusta indennita espropriativa, della legittimazione ad agire o a contraddire di chi sia intervenuto nella pretesa veste di …Leggi di più...
- espropriazione per pubblico interesse (o utilita)·
- sospensione dell'atto impugnato·
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- ad opera del consiglio di stato nelle more del giudizio di annullamento per motivi di legittimita·
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- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 29/07/1974, n. 2284Provvedimento: Il rinvio, che una legge speciale anteriore al 1940 faccia globalmente alle norme del procedimento disciplinato dal codice di rito del 1865, deve ritenersi non recettizio. Esso, quindi, non cristallizza il sistema processuale di quei giudizi, rendendolo insensibile alle successive modificazioni, ma ha lo scopo di uniformare la procedura dei giudizi in materia speciale a quella che si svolge dinanzi alla magistratura ordinaria. Un'eccezione al generale principio dell'immediata applicazione della nuova legge processuale in vigore al tempo del giudizio, puo giustificarsi soltanto nelle ipotesi che risulti una precisa volonta normativa diretta a stabilire una diversa disciplina in deroga od …Leggi di più...
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