Articolo 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64
Articolo 64Articolo 66
Versione
6 giugno 2012
Art. 65. Modalita' di espletamento dei servizi delle sale operative 1. In relazione alla tipologia di sala operativa, per l'espletamento dei servizi indicati all'articolo 64, sulla base delle disposizioni impartite dal dirigente, il responsabile della sala operativa con qualifica non inferiore a capo squadra, avvalendosi del personale addetto, cura l'esecuzione di ogni attivita' connessa, con particolare riferimento a:
a) verifica e mantenimento dell'efficienza degli apparati e dei sistemi in dotazione, nonche' del loro corretto utilizzo da parte del personale, attivandosi, in caso di malfunzionamenti al fine di consentire il completo ripristino dell'efficienza di tutte le dotazioni;
b) controllo della situazione operativa in corso, attraverso l'assunzione del passaggio di consegne dal personale smontante, il continuo aggiornamento dei dati riguardanti l'impiego delle squadre, dei mezzi e del personale e ogni altra notizia di allertamento;
c) gestione delle richieste di soccorso, da effettuarsi anche nel rispetto delle seguenti direttive:
1) assicurare risposte tempestive, gestendo i colloqui con professionalita' e cortesia;
2) suggerire all'utente, qualora ritenuto utile in relazione agli scenari evidenziati, l'adozione di appropriate misure di autotutela o protezione;
3) non impegnare impropriamente i collegamenti di emergenza;
4) provvedere a registrare i dati del richiedente e tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione dell'intervento;
d) gestione degli interventi di soccorso, effettuata anche mediante:
1) invio sul posto delle squadre e dei mezzi, comunicando ai capi partenza il numero di intervento e l'orario ed ogni notizia assunta sull'intervento da espletare; allertamento, in caso di interventi complessi ed ove concorrano piu' squadre o nuclei specialistici, degli altri responsabili del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale, nonche' delle pubbliche autorita' e degli altri enti eventualmente coinvolti nella gestione della contingente situazione operativa, di cui si assumera' il coordinamento per gli aspetti tecnico operativi;
2) supporto delle squadre nelle necessita' contingenti manifestate dal responsabile operativo sul posto, anche mediante la comunicazione di notizie attinenti i piani di emergenza, e gli idranti antincendio, utilizzando i sistemi informatici e cartografici a disposizione;
e) partecipazione alle attivita' di sale operative locali ed interforze, di unita' di crisi o presso posti di comando avanzato sullo scenario di intervento;
f) compilazione del registro riepilogativo degli interventi di soccorso e delle attivita' svolte nel turno di servizio;
g) ricezione, protocollazione, raccolta, trasmissione ed archiviazione degli atti di competenza.
Entrata in vigore il 6 giugno 2012
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