Articolo 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64
Articolo 63Articolo 65
Versione
6 giugno 2012
Art. 64. Servizio delle sale operative 1. Il servizio nelle sale operative e' svolto da personale del Corpo nazionale appositamente formato sulla gestione delle procedure, che abbia superato uno specifico corso e sia altresi' formato all'uso dei sistemi di trasmissione e telematici.
2. L'accesso alle sale operative e l'utilizzo dei sistemi in dotazione e' riservato agli addetti alla sala stessa e ai responsabili del sistema di coordinamento direzione e controllo del soccorso.
3. Il personale addetto alle sale operative effettua, conformemente alle direttive ricevute ed in relazione al livello di competenza della struttura in cui opera, prioritariamente le attivita' di:
a) allertamento ed attivazione del sistema di coordinamento direzione e controllo del soccorso della struttura;
b) comunicazione e coordinamento con le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale;
c) attivazione del dispositivo di soccorso nel territorio di competenza;
d) monitoraggio e costante aggiornamento degli interventi in corso nel territorio di competenza;
e) collegamento con altre sale operative di enti ed istituzioni interessate alla gestione dell'emergenza, richiedendone, secondo le modalita' previste, l'attivazione ed il supporto per le operazioni di competenza.
4. Il personale addetto alla sala operativa provinciale, oltre a svolgere i compiti indicati al comma 3, cura in particolare le attivita' di:
a) gestione delle richieste di soccorso pervenute alle linee telefoniche "115" o da altri collegamenti di emergenza, ovvero derivanti da segnalazioni di situazioni di pericolo trasmesse dal personale operativo delle sedi distaccate o durante l'espletamento dell'attivita' istituzionale;
b) invio delle squadre e dei mezzi per gli interventi di soccorso nel territorio di competenza;
c) attivazione dei piani di emergenza attinenti agli scenari di intervento;
d) gestione delle comunicazioni con le squadre durante le fasi di intervento;
e) trasmissione delle richieste di adozione di provvedimenti urgenti finalizzati alla tutela dell'incolumita' delle persone ed alla preservazione dei beni.
5. Il personale addetto alla sala operativa regionale o interregionale, oltre a svolgere i compiti indicati al comma 3, cura in particolare le attivita' di:
a) invio dei nuclei specialistici dipendenti, funzionalmente, dalla direzione regionale o interregionale;
b) invio di squadre e mezzi individuati nell'ambito del territorio di competenza per l'impiego in interventi complessi non gestibili con le sole risorse del comando provinciale;
c) mobilitazione e impiego della colonna mobile regionale;
d) monitoraggio della consistenza del personale operativo e dei mezzi in forza ai comandi provinciali, compresi quelli della colonna mobile regionale, nonche' del personale e dei nuclei specialistici;
e) monitoraggio a livello regionale della ricaduta radioattiva attraverso la rete di rilevamento nazionale;
f) attivazione dei piani di emergenza attinenti agli scenari di intervento.
6. Il personale addetto al centro operativo nazionale, oltre a svolgere i compiti indicati al comma 3, cura in particolare le attivita' di:
a) allertamento, mobilitazione ed autorizzazione all'invio di squadre, nuclei specialistici e mezzi operativi in caso di interventi complessi non gestibili con le sole risorse delle direzioni regionali ed interregionali;
b) comunicazione con altre sale operative istituzionali di livello nazionale;
c) monitoraggio della consistenza dei mezzi e del personale operativo, nonche' dei nuclei specialistici;
d) invio all'estero di squadre operative;
e) monitoraggio della ricaduta radioattiva al suolo attraverso la rete di rilevamento nazionale;
f) attivazione dei piani di emergenza attinenti agli scenari di intervento.
Entrata in vigore il 6 giugno 2012
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente