Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64
Articolo 13Articolo 15
Versione
6 giugno 2012
Art. 14. Ordine di sovraordinazione 1. L'ordine di sovraordinazione funzionale tra i ruoli del personale del Corpo nazionale che svolge funzioni tecnico-operative, del personale direttivo e dirigente e del personale che espleta attivita' tecniche, amministrativo - contabili e tecnico - informatiche e' disciplinato dagli articoli 1, comma 3 , 39 , comma 4 , 50 , comma 4 , 59 , comma 4 , e 85, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 .
2. Il rapporto di sovraordinazione si espleta anche nei confronti del personale volontario del Corpo nazionale.
3. Il personale dirigente e' sovraordinato al personale che presta servizio presso gli uffici cui e' preposto.
4. Nell'ambito della stessa qualifica, la sovraordinazione e' determinata, fatti salvi gli incarichi assegnati dal dirigente, dall'anzianita' definita nel provvedimento di promozione e, in caso di parita', dalla posizione di precedenza nel ruolo. In ogni caso l'assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente avviene nel rispetto dei principi di uniformita' di trattamento, imparzialita' e trasparenza.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli interventi che richiedono l'impiego degli specialisti e degli specializzati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 3.
6. Negli interventi di soccorso pubblico, il personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, fermo restando le proprie competenze, dipende funzionalmente dal personale operativo preposto alla direzione del servizio.
Note all'art. 14:
Si riportano il testo degli articoli 1, comma 3, 39, comma 4, 50, comma 4, 59, comma 4, e 85, comma 3, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005 :
«Art. 1. (Istituzione dei ruoli). - (Omissis).
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' determinata come segue: sostituti direttori e ispettori antincendi, capi reparto e capi squadra, vigili del fuoco.»
«Art. 39 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti). - (Omissis).
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al dirigente generale-capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' riconosciuta, altresi', una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti degli altri dirigenti generali del Corpo.»
«Art. 50 (Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici). - (Omissis).
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: dirigente superiore medico, primi dirigenti medici e direttivi medici.»
«Art. 59 (Istituzione e articolazione dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi). - (Omissis).
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come segue: dirigente superiore ginnico-sportivo, primo dirigente ginnico-sportivo e direttivi ginnico-sportivi.» «Art. 85 (Istituzione dei ruoli). - (Omissis).
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 e' determinata come segue: funzionari direttori, sostituti direttori e collaboratori, assistenti, operatori.».
Entrata in vigore il 6 giugno 2012
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