Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64
Articolo 19Articolo 21
Versione
6 giugno 2012
Art. 20. Disposizioni sullo svolgimento del servizio 1. Le disposizioni in materia di organizzazione e svolgimento dei servizi di istituto sono emanate mediante circolari, disposizioni di servizio, ordini del giorno e fogli di servizio.
2. Le disposizioni indicate al comma 1 sono portate, senza ritardo ed a cura dei dirigenti dei singoli uffici, a conoscenza di tutto il personale dipendente interessato. Le disposizioni di interesse generale debbono, di norma, essere affisse all'albo di ogni sede di servizio, ovvero diffuse su sistema informatico interno per un congruo periodo e successivamente archiviate in ordine progressivo.
3. Ove le disposizioni indicate al comma 1 ineriscano alla materia dei bandi di concorsi interni ovvero delle procedure di mobilita' e di qualificazioni del personale, sono, oltre che al personale in servizio, comunicate direttamente al personale assente, a qualsiasi titolo, a cura dell'ufficio di appartenenza. Le comunicazioni possono essere effettuate anche per posta elettronica.
Entrata in vigore il 6 giugno 2012
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