Articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64
Articolo 61Articolo 63
Versione
6 giugno 2012
Art. 62. Articolazione del dispositivo di soccorso 1. Il Corpo nazionale assicura in modo continuativo e su tutto il territorio nazionale, ivi compreso nelle acque interne e nel mare, gli interventi di soccorso, utilizzando lo specifico dispositivo costituito da personale, mezzi e sistemi che ne consentono l'immediato impiego. Fanno parte del dispositivo di soccorso:
a) le sale operative di livello provinciale, regionale e nazionale;
b) le squadre di soccorso, ivi comprese le componenti specialistiche e specializzate;
c) le colonne mobili regionali;
d) i servizi di supporto tecnico-logistico all'attivita' di soccorso.
2. I dispositivi di soccorso sono predisposti, diretti, gestiti ed impiegati sotto la responsabilita' dei dirigenti delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, che nel rispetto dei livelli di responsabilita' richiesta si avvalgono delle figure del sistema di coordinamento direzione e controllo. Oltre alle squadre ed alle componenti operative presenti nel turno, i dispositivi di soccorso possono essere integrati con personale in turno di reperibilita', in accordo con quanto previsto dalle procedure negoziali, da squadre e mezzi predisposti a seguito della stipula di convenzioni o accordi di programma, finalizzati ad assicurare l'incremento dei servizi operativi sul territorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
3. Il dispositivo di soccorso, di cui ai commi 1 e 2, puo' essere altresi' integrato, in caso di contingenti necessita', con personale operativo che presta orario di lavoro giornaliero, o in servizio a qualsiasi titolo, ovvero trattenuto o richiamato in servizio, secondo disposizioni del dirigente responsabile.
Entrata in vigore il 6 giugno 2012
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