Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64
Articolo 16Articolo 18
Versione
6 giugno 2012
Art. 17. Impiego nei servizi 1. Il personale del Corpo nazionale, salvo casi di necessita' ed emergenza, deve essere impiegato, anche tenendo conto della specializzazione professionale posseduta o acquisita in servizio, in relazione alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47.
Entrata in vigore il 6 giugno 2012
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