Articolo 2 del Decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 11
Articolo 1
Versione
7 marzo 2002
Art. 2. Disposizione transitoria 1. Il foglio A/1 compilato in relazione al quattordicesimo censimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276 , gia' trasmesso dal rilevatore al Tribunale competente, viene a cura dell'ufficio medesimo trasmesso al commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano o al comune di residenza del dichiarante, a tal fine interpellato dal comune di residenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Se l'interpellato non sceglie nei sessanta giorni successivi alla richiesta, il foglio A/1 e' trasmesso al commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, provvede alla relativa custodia e alle relative certificazioni ai sensi del presente decreto.
Nota all' art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276 , e' citato nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 7 marzo 2002
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