Art. 4. Accertamento della regolarita'
degli atti e nomine in ruolo 1. Nell'ambito dei regolamenti adottati ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , le universita' stabiliscono il termine entro cui il procedimento deve concludersi, comunque non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e documentati motivi. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
2. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro cooperativo. A tale scopo il Ministero predispone idonei strumenti di supporto. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore nelle valutazioni comparative per ricercatore e dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di due idonei, per ciascun posto bandito, nelle valutazioni comparative per professore associato e per professore ordinario, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 5, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210 .
3. Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Con successivo decreto il rettore nomina i vincitori delle valutazioni comparative a posti di ricercatore e trasmette gli atti delle valutazioni comparative a posti di professore ordinario e associato ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
4. Nelle procedure per la copertura dei posti di professore ordinario ed associato, il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didatticoscientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle proprie esigenze didatticoscientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. La nomina e' disposta con decreto rettorale.
5. Qualora decida di non procedere alla chiamata, la facolta', decorso il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, permanendo le esigenze didatticoscientifiche, puo' richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto gia' bandito, ovvero proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per il medesimo settore scientificodisciplinare, non chiamati entro i sessanta giorni successivi alla data di accertamento della regolarita' dei relativi atti.
6. La facolta', qualora lasci decorrere il periodo di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' formale degli atti senza deliberare, ai sensi del comma 4, in ordine alla copertura del posto bandito, puo' avvalersi delle procedure di cui al comma 5 soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla suddetta data.
7. I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, i quali non siano stati nominati dalle universita' che hanno bandito il posto entro il termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.
8. Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che rinunciano alla nomina presso l'universita' che ha bandito il posto perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.
9. I rettori comunicano al Ministero, per le finalita' di cui all'articolo 5, i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparativa, nonche' i nominativi dei candidati idonei e di quelli nominati in ruolo. Il Ministero a tale scopo costituisce apposito albo consultabile per via telematica.
Note all' art. 4 :
- L' art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e' il seguente:
"2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte".
- L' art. 5, comma 2, della legge 3 luglio 1980, n. 210 , e' il seguente:
"2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e associato bandite entro il primo biennio dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'art. 1, comma 1, le commissioni possono proporre fino a tre idonei".
degli atti e nomine in ruolo 1. Nell'ambito dei regolamenti adottati ai sensi dell' articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , le universita' stabiliscono il termine entro cui il procedimento deve concludersi, comunque non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce un obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e documentati motivi. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
2. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro cooperativo. A tale scopo il Ministero predispone idonei strumenti di supporto. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore nelle valutazioni comparative per ricercatore e dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di due idonei, per ciascun posto bandito, nelle valutazioni comparative per professore associato e per professore ordinario, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 5, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210 .
3. Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Con successivo decreto il rettore nomina i vincitori delle valutazioni comparative a posti di ricercatore e trasmette gli atti delle valutazioni comparative a posti di professore ordinario e associato ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
4. Nelle procedure per la copertura dei posti di professore ordinario ed associato, il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didatticoscientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle proprie esigenze didatticoscientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. La nomina e' disposta con decreto rettorale.
5. Qualora decida di non procedere alla chiamata, la facolta', decorso il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, permanendo le esigenze didatticoscientifiche, puo' richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto gia' bandito, ovvero proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative espletate presso altre sedi universitarie per il medesimo settore scientificodisciplinare, non chiamati entro i sessanta giorni successivi alla data di accertamento della regolarita' dei relativi atti.
6. La facolta', qualora lasci decorrere il periodo di sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' formale degli atti senza deliberare, ai sensi del comma 4, in ordine alla copertura del posto bandito, puo' avvalersi delle procedure di cui al comma 5 soltanto dopo che siano trascorsi due anni dalla suddetta data.
7. I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a professori associati e ordinari, i quali non siano stati nominati dalle universita' che hanno bandito il posto entro il termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto.
8. Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che rinunciano alla nomina presso l'universita' che ha bandito il posto perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.
9. I rettori comunicano al Ministero, per le finalita' di cui all'articolo 5, i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparativa, nonche' i nominativi dei candidati idonei e di quelli nominati in ruolo. Il Ministero a tale scopo costituisce apposito albo consultabile per via telematica.
Note all' art. 4 :
- L' art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e' il seguente:
"2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte".
- L' art. 5, comma 2, della legge 3 luglio 1980, n. 210 , e' il seguente:
"2. Per le valutazioni comparative relative a posti di professore ordinario e associato bandite entro il primo biennio dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui all'art. 1, comma 1, le commissioni possono proporre fino a tre idonei".